Incidenti Stradali: Risarcimento Per Danni Materiali

In caso di incidente stradale, è bene innanzitutto sottolineare l’importanza della compilazione della constatazione amichevole di incidente; tale compilazione deve essere corretta e completa, intendendo con ciò che, oltre alla descrizione delle modalità del sinistro e delle persone coinvolte, dovrebbe riportare anche un completo elenco delle cose materiali danneggiate (non solo relativamente ai veicoli ma anche gli oggetti personali; esempio, telefoni cellulari, indumenti, cose trasportate, eccetera); meglio ancora se l’elenco fosse corredato di adeguata documentazione fotografica.

Inoltre, si consiglia di custodire qualsiasi documento e/o ricevuta inerente a spese sostenute successivamente all’incidente.

La stima dei danni materiali

Per procedere alla stima dei danni materiali, e bene innanzitutto iniziare chiedendo al proprio carrozziere di fiducia di redigere un preventivo dettagliato e completo delle riparazioni dei danni subiti dal veicolo; tale preventivo, unitamente alla documentazione raccolta in precedenza, va presentata alla compagnia assicurativa, la quale provvederà a stimare l’ammontare dei danni materiali suddividendoli in tre diverse categorie:

  • Oggetto distrutto: quando l’oggetto (compreso il veicolo) risulta completamente distrutto, i danni materiali ammontano al valore dell’oggetto al momento del sinistro; se fosse possibile recuperare materiale, il costo di questo andrebbe a sottrarsi.
  • Oggetto danneggiato ma non riparabile: in tal caso il danno è calcolato secondo il seguente criterio:
    • assumendo come base il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro;
    • sottraendo al valore base l’eventuale valore di parti recuperabili o non danneggiate;
    • sommando l’indennizzo per il mancato utilizzo del bene per tutto il tempo necessario alla sua sostituzione.
  • Oggetto danneggiato e riparabile: in questo caso il criterio per il calcolo del danno è il seguente:
    • assumendo come base il totale delle spese per le riparazioni;
    • sommando al valore base il valore del deprezzamento subito dall’oggetto;
    • di nuovo sommando l’indennizzo per l’inutilizzo del bene e quello necessario affinché sia di nuovo utilizzabile (questa voce andrebbe integrata anche con le spese per un eventuale veicolo sostitutivo);
    • detraendo eventuali maggior valori acquisiti dall’oggetto riparato-rispetto a quello che aveva prima del sinistro-come effetto delle migliorie apportate con la riparazione.

Lista Valori

In definitiva, quindi, per poter arrivare a una stima dei danni subiti, sarà necessario essere in possesso di una serie di valori e per l’esattezza i seguenti:

  • valore del bene (veicolo e/o oggetti) al momento del sinistro;
  • costo delle riparazioni;
  • spese emergenti (ovvero spese sostenute a causa del momentaneo non possesso del bene; ad esempio un eventuale vettura sostitutiva);
  • valore del bene (veicolo e e/o oggetti) a seguito delle riparazioni;
  • deprezzamento del bene;
  • danno per l’inutilizzo.
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Incidenti Stradali: Risarcimento Danni per Mortalità

In caso di incidente stradale mortale, è possibile riconoscere diverse categorie di danno ai fini del risarcimento in favore dei prossimi congiunti conviventi e/o altri soggetti che possono averne diritto.

Categorie di Danno

Le categorie di danno comprendono:

  • i danni iure hereditatis, ovvero quei danni risarcibili in favore dei prossimi congiunti solo se la vittima è deceduta dopo un apprezzabile lasso temporale dall’avvenuto incidente stradale; questa categoria comprende:
    • il danno biologico terminale, ovvero quella serie di menomazioni dell’integrità fisica e psicologica subita dal danneggiato e che si prolunga dall’incidente fino al momento del decesso;
    • il danno catastrofico, che fa riferimento ai danni psichici subiti dal danneggiato anche se di durata limitata (nel caso la morte sopraggiunga dopo breve tempo dall’incidente); è importante in questo caso sottolineare come è possibile il riconoscimento del danno” iure hereditario” se e soltanto se il danneggiato ha avuto modo – anche se per un breve periodo – di rendersi cosciente delle lesioni del danno subito;
  • i danni iure proprio, i quali si configurano come quei danni risarcibili ai congiunti in quanto propriamente danneggiati e non come eredi. Tale categoria comprende:
    • i danni patrimoniali, comprensivi di:
      • danni emergenti, ovvero il complesso di spese sostenute dai congiunti a seguito dell’incidente del decesso;
      • danni da lucro cessante e/o della perdita di flusso finanziario alle entrate familiari;
    • i danni non patrimoniali, comprensivi di:
      • danno biologico, ovvero il complesso di danni permanenti all’integrità psicofisica dei congiunti derivanti dalla perturbazione causata dal decesso;
      • danno morale, riferibile allo sconvolgimento della vita quotidiana subita dai congiunti;
      • danno esistenziale (o di perdita della relazione parentale), che tiene conto, secondo diversi parametri, del danno subito dall’integrità del vincolo familiare.

IURE HEREDITATIS

IURE PROPRIO

PATRIMONIALI

NON PATRIMONIALI

BIOLOGICO TERMINALE

CATASTROFICO

EMERGENTI

LUCRO CESSANTE

BIOLOGICO

MORALE

ESISTENZIALE

La distinzione primaria tra iure ereditati se iure proprio attiene esclusivamente al diritto al risarcimento del danno trasmissibile o meno agli eredi. In estrema sintesi, possiamo dire che sono distinguibili due casi nei quali 1) La morte interviene al momento dell’incidente o subito dopo senza che la vittima abbia coscienza della sua situazione e 2) la morte sopraggiunge dopo un intervallo di tempo, breve o lungo, ma nel quale la vittima abbia potuto avere coscienza del danno e della situazione. La Cass. Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 26972/08 si è espressa su questo punto affermando che la liquidazione del danno morale è dovuta nel caso in cui, nonostante sia passato un breve intervallo di tempo tra l’evento e la morte, la persona sia rimasta coscientemente in attesa della fine.

Interessante è anche notare come, recentemente, dottrina e giurisprudenza hanno definito altri interessi rilevanti ex art. 2043 c.c., facendoli confluire nella figura del danno esistenziale e fondando la risarcibilità di tale danno sul disposto, appunto, dell’art. 2043 c.c., in quanto lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo tutelato dall’ordinamento e, quindi, un danneggiamento del normale svolgimento di tale attività risulta un ingiusto danno e, come tale, risarcibile.

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