Responsabilità Medico-Paziente

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Responsabilità Medico-Paziente

  1. Nell’esercizio della sua professione il medico può incorrere in varie specie di responsabilità, penale, civile e disciplinare, che conseguono a:

    trasgressione dei doveri di ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati (ospedali o cliniche);

  2. inosservanza degli obblighi medici o violazione dei divieti imposti al medico dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione;
  3.  errata applicazione delle regole diagnostico eterapeutiche da cui derivi un danno al paziente (lesione personale o morte), il cosi detto errore sanitario;
  4.  inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d’opera nei confronti del cliente nei casi di cliniche private.

La responsabilità civile del medico sorge dai rapporti di diritto privato che il medico esercente contrae col proprio paziente.

Rapporto contrattuale: si realizza quando un paziente richiede una prestazione sanitaria ad un determinato medico o ad un Ente, che accetta di fornirla. L’inadempienza comporta una responsabilità contrattuale. Se in seguito all’inadempienza si verifica anche un danno o la morte del paziente si ha concorso anche di responsabilità extracontrattuale.

Rapporto extracontrattuale: una prestazione è fornita in via occasionale, in virtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza. Se in seguito a tale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente si incorre in una responsabilità extracontrattuale poichè non c’è alcuna richiesta del cliente relativamente a prestazioni mediche.

Responsabilità diretta ed indiretta: la prima consiste nell’obbligo di rispondere del fatto illecito proprio, la seconda implica l’obbligo di rispondere del fatto illecito altrui come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti, dai collaboratori o dagli ausiliari.

Nel caso in cui il medico incorra nella responsabilità extracontrattuale la vittima o comunque chi ha subito il danno per ottenere il risarcimento dello stesso deve dare l’onere della prova e quindi deve comunque provare attivamente il danno patito.
Nel caso invece di responsabilità contrattuale la colpa sarà presunta e sarà il medico a dover provare che non ha responsabilità nell’evento lesivo.

La colpa del medico in caso di errore sanitario può essere grave, lieve o lievissima; in sede di responsabilità contrattuale si risponde soltanto per una colpa grave o lieve, cioè almeno di media entità, in responsabilità estracontrattuale si risponde anche per una colpa lievissima.

Il termine di prescrizione è di 10 anni per la responsabilità medica contrattuale, 5 anni per la responsabilità medica extracontrattuale.

Il consiglio nel caso aveste dubbi sull’operato di un medico nei vostri confronti o pensate che sia stato compiuto un errore sanitario nei vostri confronti è sempre di consultare un avvocato il quale vi saprà indirizzare al meglio per il buon proseguimento della pratica di risarcimento.

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