Incidente Stradale: Risarcimento Danni Estetici

Un altro capitolo importante riguardante risarcimento è quello relativo ai danni estetici; è bene qua ricordare che con il termine danni estetici si intende una categoria molto più vasta rispetto a delle semplici cicatrici: infatti, anche lesioni alla deambulazione (zoppia), o una paralisi facciale, finanche una marcata modifica del tono della voce, sono considerati danni estetici.

La valutazione ed il risarcimento del danno estetico sono attività estremamente difficili da quantificare a priori; in questo caso, quindi, è più che mai necessario rivolgersi al legale per la valutazione del danno e delle opportune iniziative da intraprendere per ottenerne il risarcimento.

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Incidenti Stradali: Risarcimento Danni Fisici

Nel caso siate stati coinvolti in un incidente stradale, come prima cosa vi consigliamo-sia che usiate dolori fisici o meno-di recarvi appena possibile ad un pronto soccorso per accertarvi delle vostre condizioni fisiche e farvi rilasciare un verbale con diagnosi degli eventuali traumi e prognosi per inabilità temporanea assoluta.

In seguito, potrete al più presto rivolgervi ad un legale, che saprà assistervi e consigliarvi sulle modalità di richiesta di risarcimento.  È importante sottolineare che in tale circostanza al legale non va corrisposto nessun onorario in quanto tali spese sono coperte dall’assicurazione.

Le tipologie di danni subite a causa di un incidente stradale o di altro evento traumatico, sono le seguenti:

  • inabilità temporanea: il periodo di degenza ospedaliera e/o di convalescenza;
  • invalidità permanente: si vedano le apposite tabelle;
  • danno morale.

Per quanto riguarda il danno morale, questo riconosciuto automaticamente in caso di lesioni gravi e danni permanenti; negli altri casi va comprovato uno stato di menomazione e di sofferenza, attraverso documenti e testimonianze.

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Incidenti Stradali: Risarcimento Per Danni Materiali

In caso di incidente stradale, è bene innanzitutto sottolineare l’importanza della compilazione della constatazione amichevole di incidente; tale compilazione deve essere corretta e completa, intendendo con ciò che, oltre alla descrizione delle modalità del sinistro e delle persone coinvolte, dovrebbe riportare anche un completo elenco delle cose materiali danneggiate (non solo relativamente ai veicoli ma anche gli oggetti personali; esempio, telefoni cellulari, indumenti, cose trasportate, eccetera); meglio ancora se l’elenco fosse corredato di adeguata documentazione fotografica.

Inoltre, si consiglia di custodire qualsiasi documento e/o ricevuta inerente a spese sostenute successivamente all’incidente.

La stima dei danni materiali

Per procedere alla stima dei danni materiali, e bene innanzitutto iniziare chiedendo al proprio carrozziere di fiducia di redigere un preventivo dettagliato e completo delle riparazioni dei danni subiti dal veicolo; tale preventivo, unitamente alla documentazione raccolta in precedenza, va presentata alla compagnia assicurativa, la quale provvederà a stimare l’ammontare dei danni materiali suddividendoli in tre diverse categorie:

  • Oggetto distrutto: quando l’oggetto (compreso il veicolo) risulta completamente distrutto, i danni materiali ammontano al valore dell’oggetto al momento del sinistro; se fosse possibile recuperare materiale, il costo di questo andrebbe a sottrarsi.
  • Oggetto danneggiato ma non riparabile: in tal caso il danno è calcolato secondo il seguente criterio:
    • assumendo come base il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro;
    • sottraendo al valore base l’eventuale valore di parti recuperabili o non danneggiate;
    • sommando l’indennizzo per il mancato utilizzo del bene per tutto il tempo necessario alla sua sostituzione.
  • Oggetto danneggiato e riparabile: in questo caso il criterio per il calcolo del danno è il seguente:
    • assumendo come base il totale delle spese per le riparazioni;
    • sommando al valore base il valore del deprezzamento subito dall’oggetto;
    • di nuovo sommando l’indennizzo per l’inutilizzo del bene e quello necessario affinché sia di nuovo utilizzabile (questa voce andrebbe integrata anche con le spese per un eventuale veicolo sostitutivo);
    • detraendo eventuali maggior valori acquisiti dall’oggetto riparato-rispetto a quello che aveva prima del sinistro-come effetto delle migliorie apportate con la riparazione.

Lista Valori

In definitiva, quindi, per poter arrivare a una stima dei danni subiti, sarà necessario essere in possesso di una serie di valori e per l’esattezza i seguenti:

  • valore del bene (veicolo e/o oggetti) al momento del sinistro;
  • costo delle riparazioni;
  • spese emergenti (ovvero spese sostenute a causa del momentaneo non possesso del bene; ad esempio un eventuale vettura sostitutiva);
  • valore del bene (veicolo e e/o oggetti) a seguito delle riparazioni;
  • deprezzamento del bene;
  • danno per l’inutilizzo.
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Incidenti Stradali: Risarcimento Danni per Mortalità

In caso di incidente stradale mortale, è possibile riconoscere diverse categorie di danno ai fini del risarcimento in favore dei prossimi congiunti conviventi e/o altri soggetti che possono averne diritto.

Categorie di Danno

Le categorie di danno comprendono:

  • i danni iure hereditatis, ovvero quei danni risarcibili in favore dei prossimi congiunti solo se la vittima è deceduta dopo un apprezzabile lasso temporale dall’avvenuto incidente stradale; questa categoria comprende:
    • il danno biologico terminale, ovvero quella serie di menomazioni dell’integrità fisica e psicologica subita dal danneggiato e che si prolunga dall’incidente fino al momento del decesso;
    • il danno catastrofico, che fa riferimento ai danni psichici subiti dal danneggiato anche se di durata limitata (nel caso la morte sopraggiunga dopo breve tempo dall’incidente); è importante in questo caso sottolineare come è possibile il riconoscimento del danno” iure hereditario” se e soltanto se il danneggiato ha avuto modo – anche se per un breve periodo – di rendersi cosciente delle lesioni del danno subito;
  • i danni iure proprio, i quali si configurano come quei danni risarcibili ai congiunti in quanto propriamente danneggiati e non come eredi. Tale categoria comprende:
    • i danni patrimoniali, comprensivi di:
      • danni emergenti, ovvero il complesso di spese sostenute dai congiunti a seguito dell’incidente del decesso;
      • danni da lucro cessante e/o della perdita di flusso finanziario alle entrate familiari;
    • i danni non patrimoniali, comprensivi di:
      • danno biologico, ovvero il complesso di danni permanenti all’integrità psicofisica dei congiunti derivanti dalla perturbazione causata dal decesso;
      • danno morale, riferibile allo sconvolgimento della vita quotidiana subita dai congiunti;
      • danno esistenziale (o di perdita della relazione parentale), che tiene conto, secondo diversi parametri, del danno subito dall’integrità del vincolo familiare.

IURE HEREDITATIS

IURE PROPRIO

PATRIMONIALI

NON PATRIMONIALI

BIOLOGICO TERMINALE

CATASTROFICO

EMERGENTI

LUCRO CESSANTE

BIOLOGICO

MORALE

ESISTENZIALE

La distinzione primaria tra iure ereditati se iure proprio attiene esclusivamente al diritto al risarcimento del danno trasmissibile o meno agli eredi. In estrema sintesi, possiamo dire che sono distinguibili due casi nei quali 1) La morte interviene al momento dell’incidente o subito dopo senza che la vittima abbia coscienza della sua situazione e 2) la morte sopraggiunge dopo un intervallo di tempo, breve o lungo, ma nel quale la vittima abbia potuto avere coscienza del danno e della situazione. La Cass. Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 26972/08 si è espressa su questo punto affermando che la liquidazione del danno morale è dovuta nel caso in cui, nonostante sia passato un breve intervallo di tempo tra l’evento e la morte, la persona sia rimasta coscientemente in attesa della fine.

Interessante è anche notare come, recentemente, dottrina e giurisprudenza hanno definito altri interessi rilevanti ex art. 2043 c.c., facendoli confluire nella figura del danno esistenziale e fondando la risarcibilità di tale danno sul disposto, appunto, dell’art. 2043 c.c., in quanto lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo tutelato dall’ordinamento e, quindi, un danneggiamento del normale svolgimento di tale attività risulta un ingiusto danno e, come tale, risarcibile.

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Le Sezioni Unite ribadiscono la non risarcibilità del danno tanatologico

Con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, Rel. Salmé, le SS.UU. dirimono il contrasto sorto in giurisprudenza (in particolare tra Cass. 1361/2014 ed il precedente costante orientamento) e ritengono la non risarcibilità iure hereditatis del danno dal perdita del bene vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. Al contrario, ribadiscono la risarcibilità del danno da lesione del bene vita in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causadell’obbligazione risarcitoria agli eredi, qualora la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (sebbene parte della giurisprudenza si riferisca ad un danno biologico terminale, mentre altra ad un danno catastrofale).

L’orientamento negazionista nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni è risalente in giurisprudenza (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475), costantemente affermato (cfr. le cc.dd. sentenze gemelle di San Martino) e financo ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 372 del 1994). Plurime le ragioni a sostegno di questa impostazione, sposata dai giudici nella sentenza in esame.

In primo luogo, è ribadita la primaria esigenza compensativa e consolatoria della responsabilità civile (cfr. Cass.15 aprile 2015 n. 7613, Rel Nazzicone, in Dir. civ. cont., 7 luglio 2015, con nota di SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile), affermandosi l’impossibilità di ricollegare la perdita di un bene ad un soggetto che logicamente con la morte diviene “assente” nel mondo del diritto (con adesione alla tesi del tetraphàrmakon epicureo).

La Corte si preoccupa, poi, di respingere l’argomento secondo cui l’irrisarcibilità di tale danno contrasterebbe con la coscienza sociale. Dopo aver evidenziato il rilievo che essa assume sul piano assiologico, senza comunque costituire criterio assoluto di interpretazione del diritto positivo, i giudici ermellini sottolineano l’inopportunità di procedere ad una liquidazione del danno tanatologico perché finirebbe per “far conseguire più denaro ai congiunti”, già titolari iure proprio del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale qualora intrattenessero relazioni di tipo familiare giuridicamente apprezzabili con la vittima (cfr. Trib. Rimini 17 giugno 2014, Giud. La Battaglia, in Dir.civ.cont. 18 gennaio 2015), con una duplicazione delle poste di danno. Inoltre il bene vita sarebbe tutelato dall’ordinamento penale, con conseguente applicazione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 185 c.p. in caso di illecito dannoso che costituisca persino reato.

Anche inconferente, per il Supremo Collegio, la posizione di quanti sostengono il paradosso della risarcibilità del danno biologico da lesioni gravissime e l’irrisarcibilità del danno da illecita privazione della vita, essendo l’assenza di tutela civile compensata dalla sanzione penale.

Infine, le Sezioni Unite escludono che possa procedersi alla risarcibilità del danno tanatologico inteso come danno evento, posto che l’intero sistema della responsabilità civile si caratterizza per la riparazione dei soli danni conseguenza di una condotta civilmente illecita, non potendo questo principio subire eccezioni di sorta.

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