About Studio Legale Casieri

Studio Legale Casieri, i professionisti nel campo dell diritto assicurativo

    Incidente Stradale: Risarcimento Danni Estetici

    Un altro capitolo importante riguardante risarcimento è quello relativo ai danni estetici; è bene qua ricordare che con il termine danni estetici si intende una categoria molto più vasta rispetto a delle semplici cicatrici: infatti, anche lesioni alla deambulazione (zoppia), o una paralisi facciale, finanche una marcata modifica del tono della voce, sono considerati danni estetici.

    La valutazione ed il risarcimento del danno estetico sono attività estremamente difficili da quantificare a priori; in questo caso, quindi, è più che mai necessario rivolgersi al legale per la valutazione del danno e delle opportune iniziative da intraprendere per ottenerne il risarcimento.

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    Incidenti Stradali: Risarcimento Danni Fisici

    Nel caso siate stati coinvolti in un incidente stradale, come prima cosa vi consigliamo-sia che usiate dolori fisici o meno-di recarvi appena possibile ad un pronto soccorso per accertarvi delle vostre condizioni fisiche e farvi rilasciare un verbale con diagnosi degli eventuali traumi e prognosi per inabilità temporanea assoluta.

    In seguito, potrete al più presto rivolgervi ad un legale, che saprà assistervi e consigliarvi sulle modalità di richiesta di risarcimento.  È importante sottolineare che in tale circostanza al legale non va corrisposto nessun onorario in quanto tali spese sono coperte dall’assicurazione.

    Le tipologie di danni subite a causa di un incidente stradale o di altro evento traumatico, sono le seguenti:

    • inabilità temporanea: il periodo di degenza ospedaliera e/o di convalescenza;
    • invalidità permanente: si vedano le apposite tabelle;
    • danno morale.

    Per quanto riguarda il danno morale, questo riconosciuto automaticamente in caso di lesioni gravi e danni permanenti; negli altri casi va comprovato uno stato di menomazione e di sofferenza, attraverso documenti e testimonianze.

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    Incidenti Stradali: Risarcimento Per Danni Materiali

    In caso di incidente stradale, è bene innanzitutto sottolineare l’importanza della compilazione della constatazione amichevole di incidente; tale compilazione deve essere corretta e completa, intendendo con ciò che, oltre alla descrizione delle modalità del sinistro e delle persone coinvolte, dovrebbe riportare anche un completo elenco delle cose materiali danneggiate (non solo relativamente ai veicoli ma anche gli oggetti personali; esempio, telefoni cellulari, indumenti, cose trasportate, eccetera); meglio ancora se l’elenco fosse corredato di adeguata documentazione fotografica.

    Inoltre, si consiglia di custodire qualsiasi documento e/o ricevuta inerente a spese sostenute successivamente all’incidente.

    La stima dei danni materiali

    Per procedere alla stima dei danni materiali, e bene innanzitutto iniziare chiedendo al proprio carrozziere di fiducia di redigere un preventivo dettagliato e completo delle riparazioni dei danni subiti dal veicolo; tale preventivo, unitamente alla documentazione raccolta in precedenza, va presentata alla compagnia assicurativa, la quale provvederà a stimare l’ammontare dei danni materiali suddividendoli in tre diverse categorie:

    • Oggetto distrutto: quando l’oggetto (compreso il veicolo) risulta completamente distrutto, i danni materiali ammontano al valore dell’oggetto al momento del sinistro; se fosse possibile recuperare materiale, il costo di questo andrebbe a sottrarsi.
    • Oggetto danneggiato ma non riparabile: in tal caso il danno è calcolato secondo il seguente criterio:
      • assumendo come base il valore commerciale dell’oggetto al momento del sinistro;
      • sottraendo al valore base l’eventuale valore di parti recuperabili o non danneggiate;
      • sommando l’indennizzo per il mancato utilizzo del bene per tutto il tempo necessario alla sua sostituzione.
    • Oggetto danneggiato e riparabile: in questo caso il criterio per il calcolo del danno è il seguente:
      • assumendo come base il totale delle spese per le riparazioni;
      • sommando al valore base il valore del deprezzamento subito dall’oggetto;
      • di nuovo sommando l’indennizzo per l’inutilizzo del bene e quello necessario affinché sia di nuovo utilizzabile (questa voce andrebbe integrata anche con le spese per un eventuale veicolo sostitutivo);
      • detraendo eventuali maggior valori acquisiti dall’oggetto riparato-rispetto a quello che aveva prima del sinistro-come effetto delle migliorie apportate con la riparazione.

    Lista Valori

    In definitiva, quindi, per poter arrivare a una stima dei danni subiti, sarà necessario essere in possesso di una serie di valori e per l’esattezza i seguenti:

    • valore del bene (veicolo e/o oggetti) al momento del sinistro;
    • costo delle riparazioni;
    • spese emergenti (ovvero spese sostenute a causa del momentaneo non possesso del bene; ad esempio un eventuale vettura sostitutiva);
    • valore del bene (veicolo e e/o oggetti) a seguito delle riparazioni;
    • deprezzamento del bene;
    • danno per l’inutilizzo.
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    Incidenti Stradali: Risarcimento Danni per Mortalità

    In caso di incidente stradale mortale, è possibile riconoscere diverse categorie di danno ai fini del risarcimento in favore dei prossimi congiunti conviventi e/o altri soggetti che possono averne diritto.

    Categorie di Danno

    Le categorie di danno comprendono:

    • i danni iure hereditatis, ovvero quei danni risarcibili in favore dei prossimi congiunti solo se la vittima è deceduta dopo un apprezzabile lasso temporale dall’avvenuto incidente stradale; questa categoria comprende:
      • il danno biologico terminale, ovvero quella serie di menomazioni dell’integrità fisica e psicologica subita dal danneggiato e che si prolunga dall’incidente fino al momento del decesso;
      • il danno catastrofico, che fa riferimento ai danni psichici subiti dal danneggiato anche se di durata limitata (nel caso la morte sopraggiunga dopo breve tempo dall’incidente); è importante in questo caso sottolineare come è possibile il riconoscimento del danno” iure hereditario” se e soltanto se il danneggiato ha avuto modo – anche se per un breve periodo – di rendersi cosciente delle lesioni del danno subito;
    • i danni iure proprio, i quali si configurano come quei danni risarcibili ai congiunti in quanto propriamente danneggiati e non come eredi. Tale categoria comprende:
      • i danni patrimoniali, comprensivi di:
        • danni emergenti, ovvero il complesso di spese sostenute dai congiunti a seguito dell’incidente del decesso;
        • danni da lucro cessante e/o della perdita di flusso finanziario alle entrate familiari;
      • i danni non patrimoniali, comprensivi di:
        • danno biologico, ovvero il complesso di danni permanenti all’integrità psicofisica dei congiunti derivanti dalla perturbazione causata dal decesso;
        • danno morale, riferibile allo sconvolgimento della vita quotidiana subita dai congiunti;
        • danno esistenziale (o di perdita della relazione parentale), che tiene conto, secondo diversi parametri, del danno subito dall’integrità del vincolo familiare.

    IURE HEREDITATIS

    IURE PROPRIO

    PATRIMONIALI

    NON PATRIMONIALI

    BIOLOGICO TERMINALE

    CATASTROFICO

    EMERGENTI

    LUCRO CESSANTE

    BIOLOGICO

    MORALE

    ESISTENZIALE

    La distinzione primaria tra iure ereditati se iure proprio attiene esclusivamente al diritto al risarcimento del danno trasmissibile o meno agli eredi. In estrema sintesi, possiamo dire che sono distinguibili due casi nei quali 1) La morte interviene al momento dell’incidente o subito dopo senza che la vittima abbia coscienza della sua situazione e 2) la morte sopraggiunge dopo un intervallo di tempo, breve o lungo, ma nel quale la vittima abbia potuto avere coscienza del danno e della situazione. La Cass. Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 26972/08 si è espressa su questo punto affermando che la liquidazione del danno morale è dovuta nel caso in cui, nonostante sia passato un breve intervallo di tempo tra l’evento e la morte, la persona sia rimasta coscientemente in attesa della fine.

    Interessante è anche notare come, recentemente, dottrina e giurisprudenza hanno definito altri interessi rilevanti ex art. 2043 c.c., facendoli confluire nella figura del danno esistenziale e fondando la risarcibilità di tale danno sul disposto, appunto, dell’art. 2043 c.c., in quanto lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo tutelato dall’ordinamento e, quindi, un danneggiamento del normale svolgimento di tale attività risulta un ingiusto danno e, come tale, risarcibile.

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    Le Sezioni Unite ribadiscono la non risarcibilità del danno tanatologico

    Con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, Rel. Salmé, le SS.UU. dirimono il contrasto sorto in giurisprudenza (in particolare tra Cass. 1361/2014 ed il precedente costante orientamento) e ritengono la non risarcibilità iure hereditatis del danno dal perdita del bene vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. Al contrario, ribadiscono la risarcibilità del danno da lesione del bene vita in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causadell’obbligazione risarcitoria agli eredi, qualora la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (sebbene parte della giurisprudenza si riferisca ad un danno biologico terminale, mentre altra ad un danno catastrofale).

    L’orientamento negazionista nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni è risalente in giurisprudenza (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475), costantemente affermato (cfr. le cc.dd. sentenze gemelle di San Martino) e financo ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 372 del 1994). Plurime le ragioni a sostegno di questa impostazione, sposata dai giudici nella sentenza in esame.

    In primo luogo, è ribadita la primaria esigenza compensativa e consolatoria della responsabilità civile (cfr. Cass.15 aprile 2015 n. 7613, Rel Nazzicone, in Dir. civ. cont., 7 luglio 2015, con nota di SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile), affermandosi l’impossibilità di ricollegare la perdita di un bene ad un soggetto che logicamente con la morte diviene “assente” nel mondo del diritto (con adesione alla tesi del tetraphàrmakon epicureo).

    La Corte si preoccupa, poi, di respingere l’argomento secondo cui l’irrisarcibilità di tale danno contrasterebbe con la coscienza sociale. Dopo aver evidenziato il rilievo che essa assume sul piano assiologico, senza comunque costituire criterio assoluto di interpretazione del diritto positivo, i giudici ermellini sottolineano l’inopportunità di procedere ad una liquidazione del danno tanatologico perché finirebbe per “far conseguire più denaro ai congiunti”, già titolari iure proprio del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale qualora intrattenessero relazioni di tipo familiare giuridicamente apprezzabili con la vittima (cfr. Trib. Rimini 17 giugno 2014, Giud. La Battaglia, in Dir.civ.cont. 18 gennaio 2015), con una duplicazione delle poste di danno. Inoltre il bene vita sarebbe tutelato dall’ordinamento penale, con conseguente applicazione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 185 c.p. in caso di illecito dannoso che costituisca persino reato.

    Anche inconferente, per il Supremo Collegio, la posizione di quanti sostengono il paradosso della risarcibilità del danno biologico da lesioni gravissime e l’irrisarcibilità del danno da illecita privazione della vita, essendo l’assenza di tutela civile compensata dalla sanzione penale.

    Infine, le Sezioni Unite escludono che possa procedersi alla risarcibilità del danno tanatologico inteso come danno evento, posto che l’intero sistema della responsabilità civile si caratterizza per la riparazione dei soli danni conseguenza di una condotta civilmente illecita, non potendo questo principio subire eccezioni di sorta.

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    Responsabilità Medico-Paziente

    1. Nell’esercizio della sua professione il medico può incorrere in varie specie di responsabilità, penale, civile e disciplinare, che conseguono a:

      trasgressione dei doveri di ufficio o di servizio inerenti al rapporto di impiego subordinato da enti pubblici o privati (ospedali o cliniche);

    2. inosservanza degli obblighi medici o violazione dei divieti imposti al medico dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione;
    3.  errata applicazione delle regole diagnostico eterapeutiche da cui derivi un danno al paziente (lesione personale o morte), il cosi detto errore sanitario;
    4.  inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d’opera nei confronti del cliente nei casi di cliniche private.

    La responsabilità civile del medico sorge dai rapporti di diritto privato che il medico esercente contrae col proprio paziente.

    Rapporto contrattuale: si realizza quando un paziente richiede una prestazione sanitaria ad un determinato medico o ad un Ente, che accetta di fornirla. L’inadempienza comporta una responsabilità contrattuale. Se in seguito all’inadempienza si verifica anche un danno o la morte del paziente si ha concorso anche di responsabilità extracontrattuale.

    Rapporto extracontrattuale: una prestazione è fornita in via occasionale, in virtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza. Se in seguito a tale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente si incorre in una responsabilità extracontrattuale poichè non c’è alcuna richiesta del cliente relativamente a prestazioni mediche.

    Responsabilità diretta ed indiretta: la prima consiste nell’obbligo di rispondere del fatto illecito proprio, la seconda implica l’obbligo di rispondere del fatto illecito altrui come nel caso di danni causati da incapaci, minori, allievi o apprendisti, dai collaboratori o dagli ausiliari.

    Nel caso in cui il medico incorra nella responsabilità extracontrattuale la vittima o comunque chi ha subito il danno per ottenere il risarcimento dello stesso deve dare l’onere della prova e quindi deve comunque provare attivamente il danno patito.
    Nel caso invece di responsabilità contrattuale la colpa sarà presunta e sarà il medico a dover provare che non ha responsabilità nell’evento lesivo.

    La colpa del medico in caso di errore sanitario può essere grave, lieve o lievissima; in sede di responsabilità contrattuale si risponde soltanto per una colpa grave o lieve, cioè almeno di media entità, in responsabilità estracontrattuale si risponde anche per una colpa lievissima.

    Il termine di prescrizione è di 10 anni per la responsabilità medica contrattuale, 5 anni per la responsabilità medica extracontrattuale.

    Il consiglio nel caso aveste dubbi sull’operato di un medico nei vostri confronti o pensate che sia stato compiuto un errore sanitario nei vostri confronti è sempre di consultare un avvocato il quale vi saprà indirizzare al meglio per il buon proseguimento della pratica di risarcimento.

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    INDENNIZZO DIRETTO

    L’indennizzo diretto consiste in una nuova procedura atta a rendere più agevole il risracimento del danno a seguito di incidente stradale, ma a ben vedere le cose, cosi non è stato.

    Il sistema prevede che ogni danneggiato dovrà rivolgersi per ottenere il risarcimento di cui ha diritto non alla compagnia di chi gli ha generato il danno ma direttamente alla propria assicurazione.
    Con l’indennizzo diretto le compagnie assicurative di fatto isolano la vittima dell’incidente che viene spinto a rivolgersi alla propria assicurazione senza avvalersi di una consulenza legale e tecnica per ottenere il risarcimento.
    E’ infatti obiettivo dichiarato delle compagnie ridurre il costo medio dei sinistri e quale metodo migliore se non ostacolando la comunicazione tra danneggiato e specialista capace di effettuare una quantificazione migliore del danno subito?

    Quindi, con l’introduzione dell’indennizzo diretto, a decorrere dal 1 febbraio 2007, nel caso di incidente con altro veicolo e vi siano stati danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona (invalidità permanenti inferiori al 9%), se non si è responsabili o lo si è solo in parte, è previsto che ci si possa rivolgere direttamente al proprio assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

    La richiesta di risarcimento, obbligatoria, è bene inviarla all’assicuratore a mediante lettera raccomandata a.r., anche se sono previsti altri mezzi (telegramma, telefax, mail).
    L’assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
    Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
    La richiesta di risarcimento deve essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e l’assicuratore è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria, ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo e alla documentazione necessaria. In caso di offerta dell’assicuratore e di accettazione, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
    Se non si raggiunge un accordo con l’assicuratore si potrà agire in giudizio soltanto nei suoi confronti e non anche nei confronti del responsabile del sinistro.

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    RISARCIMENTO PER UN INCIDENTE STRADALE

    Il risarcimento a seguito di un incidente stradale nel quale si sono verificati danni materiali o fisici è disciplinato oltre che, in via generale dal codice civile agli articoli 2043 (Risarcimento per fatto illecito) e 2054 (risarcimento da circolazione stradale), dal codice delle assicurazioni (D. Legistlativo 209/05) e dal DPR 254/06 il quale disciplina la procedura di indennizzo diretto.
    Le norme di cui sopra statuiscono che chiunque a causa di un sinistro o incidente stradale abbia subito un danno ingiusto (il che vuol significare che non abbia responsabilità nell’occorso) ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. Allorquando nessuno dei danneggiati nell’incidente stradale riesca a dimostrare la responsabilità dell’altra parte, il sinistro si presume sia stato provocato con eguale responsabilità (concorso di colpa al 50%) e che quindi ognuno ha diritto solamente al 50% del risarcimento dei danni subiti, a prescindere dall’entità dei danni stessi.

    COSA FARE PER ESSERE RISARCITO A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE

    Per ottenere senza problemi il giusto risarcimento dei danni in caso di incidente stradale consigliamo innanzitutto di – nel caso la controparte abbia la responsabilità del sinistro e non voglia compilare il modulo di constatazione amichevole (CID o CAI) – chiamare i vigili o le autorità competenti per far redigere un verbale dell’accaduto. Molto importante sarà fermare uno o più testimoni che possano rilasciare la dichiarazione di quanto avvenuto alle autorità.

    Il secondo ed importante consiglio è di affidarsi un un avvocato, questi potrà consigliarvi al meglio ai fini del giusto risarcimento e della corretta istruzione della pratica di infortunistica, potrà inoltre consigliarvi un medico legale che in caso di lesioni curerà la pratica di risarcimento dei danni fisici.
    Consultare un legale è ancora più consigliabile in caso di incidenti gravi o con lesioni, in queste occasioni infatti l’avvocato vi farà seguire da un medico-legale sin dalle prime fasi e sarete consigliati al meglio sulle dichiarazioni da fare in seguito al sinistro alle autorità intervenute sul posto per ricostruire la dinamica.
    Dichiarazioni confuse e date alle autorità senza un consiglio di un avvocato infatti possono compromettere ai fini dell’addebito della responsabilità la pratica di sinistro stradale. Ricordiamo infatti che l’avvocato non lo dovete pagare e che i suoi onorari vengono corrisposti dall’assicurazione stessa una volta ottenuto il risarcimento ed oltre a quanto a voi spettante.

    Nel caso in cui non voleste rivolgervi ad un avvocato, comunque consigliamo di denunciare l’avvenuto sinistro al vostro agente assicurativo fornendo un’accurata descrizione dei fatti, eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nonchè consegnando il modulo CAI se esso è stato compilato.

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    Risarcimento Danni per Incidente Stradale Mortale

    I tipi di obbiettivi per il risarcimento danni da incidente stradale mortale in favore dei prossimi congiunti, dei conviventi e di altri eredi sono molteplici e comprendono:

    • I danni morali, se previsti dalla legge per coloro che siano legittimati, per la reale sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto;
    • I danni patrimoniali comprendono sia i danni emergenti (spese funerarie ed altre tipologie) sia il danno lucro cessante e/o il mancato apporto economico del defunto al nucleo familiare;
    • Il danno da morte “iure hereditatis” invece consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi, per la durata del periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito, tale danno ricomprende anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc. che i familiari hanno dovuto sostenere tra l’occorso e la morte del congiunto;
    • Danno da perdita della vita (giurisprudenza recente) “iure Hereditatis” : la vita, quale bene supremo dell’individuo è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile alla stregua dei precetti sia costituzionali che sovranazionali. La giurisprudenza recente ritiene che tale danno deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui, anche quindi nel caso di un incidente stradale mortale e conseguentemente il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi.
      – Il danno esistenziale;

    Risarcimento dei danni morali in caso di incidente mortale

    Il danno morale che spetta ‘iure proprio’ e cioè per proprio diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale è valutato attualmente secondo delle tabelle pubblicate dai tribunali italiani e varia a seconda di fattori che vanno dall’età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti in vita.
    Attualmente, un risarcimento morale medio per la morte di un figlio o di un genitore si quantifica in circa 200.000 – 300.000 euro. Ovviamente va sempre considerata la particolare situazione e la personalizzazione del danno in relazione a fattori meno “rigorosi” quali ad esempio l’essere un figlio unico, la possibilità per i genitori di avere altri figli, la tenera età del defunto ed altro ancora, fattori che possono ampliare o ridurre la forchetta del risarcimento morale dei parenti ancora in vita.
    Per quanto riguarda il danno biologico e morale ‘iure ereditatis’ e cioè per diritto di eredità acquisita dal defunto per le sofferenze ed il danno fisico patito in un incidente stradale, la giurisprudenza recente dichiara che gli eredi hanno diritto al risarcimento anche quando la morte sia sopraggiunta quasi contestualmente all’evento (morte sul colpo), purchè il soggetto deceduto abbia avuto la possibilità di percepire le conseguenze delle lesioni subite.

    Incidente mortale : risarcimento dei danni patrimoniali – lucro cessante

    Se da un incidente stradale deriva la morte di una persona, il danno che ne consegue riguarda i superstiti che con la persona stessa avevano in atto rapporti economici attivi, indipendentemente dall’essere essi o meno gli eredi e semprechè per essi stessi il danno effettivamente esista. Il risarcimento spetta jure proprio e non jure hereditatis.
    Un esempio classico di tale tipologia di danno è l’improvvisa mancanza di afflusso di denaro utile per il sostentamento famigliare, derivato dalla morte del soggetto che percepiva un reddito.

    Ciò premesso, dovendosi tenere conto di tali rapporti di parentela, il risarcimento del danno di ogni avente diritto deve essere stimato e quantificato non soltanto in base al presumibile reddito medio futuro del defunto se egli fosse rimasto in vita, bensì anche tenendo conto della parte del reddito stesso che egli avrebbe devoluto a ciascun avente diritto, in forza di obbligazioni o di disposizioni di legge in materia di alimenti.
    L’indagine andrà quindi alla ricerca dei seguenti elementi di impostazione:

    quale sarebbe stato il presumibile reddito futuro del defunto, se vivente, secondo la sua normale attività lavorativa per l’attendibile durata della sua vita produttiva;
    quale parte di reddito il defunto avrebbe devoluto, se non avesse subito l’incidente mortale e sempre in quanto capace di un reddito, a ciascuno degli aventi diritto, nei limiti dei rispettivi diritti o dei loro bisogni reali e nei limiti della possibilità di sopravvivenza di ciascuno.
    Il reddito attendibile medio della persona deceduta ed il relativo risarcimento danni in favore dei congiunti si determina avendosi cura di non attribuire al deceduto una durata eccedente a quella corretta per l’esistenza della probabilità di premorienza, onde evitare che sul debitore si fatto gravare un onere non dovuto ed evitare quindi un ingiusto arricchimento degli aventi diritto, se tale durata possa influire sul risarcimento. Il lucro cessante si baserà sul reddito annuo percepito dal defunto al momento della morte.

    Non sempre il reddito perduto nel caso di incidente stradale mortale può essere in concreto dimostrato; e allora, secondo la prassi consueta, l’accertamento della perdita viene fatto per tutti gli aventi diritto globalmente considerati, salvo addivenire alla ripartizione tra loro in base a concetti che questi esamineranno in privata sede.
    Il defunto, se in vita, avrebbe devoluto ai propri congiunti soltanto una parte del proprio reddito, perchè altra parte, in rapporto alle proprie abitudini o esigenze di vita, non esclusi i divertimenti, egli l’avrebbe innanzitutto impiegata per se medesimo.
    Un padre di famiglia, che abbia la moglie e un solo figlio, in genere consuma il 50% del proprio reddito per le sue personali necessità: mentre se avesse pià di un figlio, tratterrebbe per se attendibilmente 1/3 delle proprie entrate, devolvendo i 2/3 alla famiglia, anche se siano a suo carico altri congiunti.
    Non conosciamo casi in cui la giurisprudenza abbia considerato che il defunto potesse aver consumato per se medesimo meno di un terzo del proprio reddito.
    Uno scapolo che abbia a suo carico dei congiunti, non devolve ad essi più di 1/3 delle proprie entrate, essendo invece più attendibile che dia ad essi soltanto 1/5, o forse meno, specie se si tratti di soli genitori, i quali pretendono dal figlio, per istinto, il meno possibile. Se i congiunti dello scapolo sono in buone condizioni economiche, di massima è da escludere che egli devolva a loro beneficio parte qualsiasi del suo reddito.

    In tutti i casi, per stabilire la quantità del reddito che ildefunto avrebbe corrisposto ai congiunti, anche se sotto forma di alimenti e quindi determinare il risarcimento dei danni relativo, occorre esaminare le condizioni economiche di essi, quando non si tratti di moglie e di figli con i quali egli avrebbe avuto, senza dubbi di sorta, comunione di interessi. In caso di incertezza sull’ammontare dei redditi perduti, si ricade automaticamente nella necessità della determinazione equitativa.

    Incidente mortale : risarcimento dei danni patrimoniali – danno emergente

    Essenzialmente le spese emergenti che i prossimi congiunti affrontano in caso di un sinistro stradale mortale sono quelle relative a quelle mediche ed ospedaliere sostenute pre-mortem,le spese funerarie ed in generale tutte le tipologie di spese legate direttamente od indirettamente all’evento morte.

    Morte in incidente stradale di un bambino o ragazzo

    Se la vittima dell’incidente stradale mortale è un bambino o un ragazzo, e cioè avente un’età ancora non adatta al lavoro produttivo, anche per il caso di morte si potrebbe applicare il concetto del differimento del reddito.
    Bisogna cioè determinare quale reddito la vittima stessa avrebbe potuto dare, vivendo, agli aventi diritto, di massima ai soli genitori e ai fratelli, tenuto conto anche dell’esistenza di altri coobbligati verso di essi, a decorrere dall’inizio dell’attività fruttifera, e per quanti anni in rapporto alla presumibile durata corretta della vita fisica non fruttifera di essi medesimi.
    Per correttezza, a semplificazione del calcolo si può prendere per base la media delle età dei due genitori, o l’età del più giovane, quando esista differenza notevole tra di essi.
    Determinato il reddito di spettanza di ciascuno degli aventi diritto e la rispettiva durata, si procede alla capitalizzazione, considerando l’accumulazione dei redditi all’inizio dell’attività lavorativa presunta dal deceduto; ma, poichè il risarcimento viene corrisposto agli aventi diritto in anticipo rispetto a tale momento, il capitale in tal modo determinato deve essere scontato fino al momento della liquidazione.
    Si attua, in sostanza, lo stesso procedimento indicato per il caso di I.P., applicando però diversi criteri per attribuire alla rendita figurativa un equo valore ed una giusta durata.

    Consulenza gratuita in materia di risarcimento per incidenti mortali

    Iil nostro Studio Legale, specializzato in questa tipologia di sinistri sull’intero territorio nazionale, è a disposizione a titolo gratuito nel caso necessitiate di una consulenza legale specifica per il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale mortale.
    Potete inviarci una e-mail a info@studiocasieri.it per un parere gratuito o contattarci telefonicamente allo 06.69368562, trovate inoltre tutti i riferimenti del nostro Studio di Roma a lato o nella pagina dei contatti.

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